Reclami

Una relazione con il cliente improntata a qualità, trasparenza, correttezza e disponibilità è uno degli obiettivi che la Banca di Taranto – Banca di Credito Cooperativo - persegue da sempre come elemento distintivo del proprio modo di operare.
Il personale di sportello è costantemente a disposizione del cliente per fornire chiarimenti, informazioni e risposte a quesiti o problemi.
In caso di insoddisfazione, il cliente può utilizzare altri strumenti, l’Ufficio Reclami della Banca, l'Arbitro Bancario Finanzario (ABF) e l’Ombudsman Giurì Bancario.

L'Ufficio Reclami

L'Ufficio reclami si pone come preciso punto di riferimento per dare alla clientela la possibilità di evidenziare eventuali disservizi, per fornire maggiori informazioni e chiarire dubbi. I tempi massima di risposta dell'Ufficio Reclami non devono essere superiori a 30 giorni dalla ricezione del reclamo stesso. Per la presentazione di un reclamo il Cliente può utilizzare il presente modulo.

Ufficio Reclami
Banca di Taranto BCC
Via SS. Annunziata 13 – 74123 TARANTO
Contatto e-mail: info@bancaditaranto.com

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Lo scorso 14.10.2009 la Banca d'Italia, in ottemperanza alle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ha emanato i provvedimenti con i quali ha provveduto a dare concreto avvio all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF).
L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. E' detto stragiudiale perchè offre una alternativa più semplice, rapida ed economica per il cliente rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
Il cliente può rivolgersi all'ABF solo dopo avere tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca presentando un reclamo. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se una Banca non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico. Se il cliente non rimane soddisfatto nenche delle decisioni dell'Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice.

L'Ombudsman Giurì Bancario

L'Ombudsman Giurì Bancario è un organismo collegiale, voluto dalle banche che opera a livello nazionale e risolve gratuitamente le controversie tra le banche e i clienti.
In seguito alla istituzione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), L'Ombudsman Giurì Bancario, istituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario, è competente a conoscere solo le controversie in materia di servizi di investimento e quelle in materia di bonifici transfrontalieri

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In relazione a quanto sopra, riportiamo di seguito le informazioni relative al nuovo sistema di soluzione stragiudiziale delle controversie, ad integrazione dei quanto già indicato al riguardo nei fogli informativi analitici dei prodotti e servizi della Banca e in sostituzione di quanto contenuto nella sezione "Procedure di Reclamo" presenti nell' "Avviso" sulle principali norme di trasparenza.
Il cliente può presentare alla Banca un reclamo per iscritto a mezzo lettera raccomandata A/R, inviandola all'Ufficio Reclami della Banca stessa in Via SS. Annunziata 13 - 74123 Taranto, ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica info@bancaditaranto.com.
La Banca deve rispondere al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o se non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), con una articolazione territoriale ripartita su 3 Collegi, istituiti presso le sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli. Il modulo per presentare il ricorso è disponibile sul sito dell'ABF www.arbitrobancariofinanziario.it, nel quale si trovano tutte le informazioni sul funzionamento del nuovo organismo nonchè la "Guida Pratica" redatta dall'ABF. In alternativa il Cliente può rivolgersi direttamente alle filiali della Banca d'Italia, oppure scaricando il presente modulo.
Il cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 40 comma 6 del Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, rivolgendosi al Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06674821. Il modulo per presentare il ricorso è disponibile sul sito internet www.conciliatorebancario.it, nel quale si trovano tutte le informazioni sul funzionamento di tale organismo. In alternativa il Cliente può chiedere alla banca o scaricare il presente modulo. Come detto in precedenza si evidenzia che il Conciliatore Bancario, presso cui è istituito l'Ombudsman Giurì Bancario, è competente a conoscere solo le controversie in materia di servizi di investimento e quelle in materia di bonifici tranfrontalieri
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

 

 

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